IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  32 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del
codice  postale  e  delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle  corrispondenze  e  dei  pacchi),  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
  Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001,
con  il quale e' stato autorizzato il programma di emissione di carte
valori  postali celebrative e commemorative per l'anno 2002, in corso
di perfezionamento;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di integrare tale programma con altre
emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 marzo 2002;
  Su proposta del Ministro delle comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  l.  E'  autorizzata  l'emissione, nell'anno 2002, di un francobollo
commemorativo della Regina Elena di Savoia nel 50o anniversario della
morte,  che  sara' distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre
2003  conservando  dopo tale data la validita' postale illimitata per
la  parte  tariffaria  di  Euro 0,41, con sovrapprezzo a favore della
"Lotta  ai  tumori  del seno" destinato all'Universita' Cattolica del
Sacro  Cuore  di  Roma  - Dipartimento di scienze chirurgiche, per il
finanziamento  di  progetti  volti  al  potenziamento delle strutture
senologiche  ed  alla  promozione  della ricerca del supporto e della
formazione permanente su tutto il territorio nazionale.
  2. Il valore e' costituito dall'importo di Euro 0,41, da utilizzare
per l'affrancatura, piu' Euro 0,21 da destinare alle finalita' di cui
al comma l.
  3. L'aggio per i rivenditori secondari e' calcolato sull'importo di
Euro 0,41.
  4. Poste Italiane S.p.a. provvede ogni mese a versare l'importo del
sovrapprezzo  riscosso  ad  apposito conto dell'Universita' Cattolica
del   Sacro   Cuore  di  Roma  per  il  successivo  trasferimento  al
Dipartimento  di cui al comma 1, sulla base delle esigenze rilevate e
con riferimento alle specifiche finalita' di cui al suddetto comma 1.
  5.  Nessun  compenso spetta a Poste Italiane S.p.a. per l'attivita'
espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.